Art. 10
In vigore dal 20 mag 2021
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione se un altro Stato membro impone un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di tali prodotti sulla base di un elenco nazionale di controllo di prodotti adottato da tale Stato membro a norma dell' e pubblicato dalla Commissione a norma dell', paragrafo 4, e se l'esportatore è stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un utilizzo che desta preoccupazione nell'ambito della pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti terroristici, o in relazione a considerazioni in materia di diritti umani.
2. Uno Stato membro che rifiuti un'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 informa anche la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.
3. Uno Stato membro che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, subordini all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I, ne informa senza ritardo le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti e, se del caso, fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni pertinenti, in particolare riguardo ai prodotti e agli utenti finali interessati. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e ne informano le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti.
Storico versioni
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