Art. 6

In vigore dal 20 mag 2021
1.   La fornitura di servizi di intermediazione per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'intermediario sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all', paragrafo 1. 2.   Se un intermediario propone di fornire servizi d'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all', paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione. 3.   Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi. 4.   Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di servizi di intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all', paragrafo 1. 5.   L', paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2021/821 — Testo vigente | Portale Normativo