Art. 6
In vigore dal 20 mag 2021
1. La fornitura di servizi di intermediazione per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'intermediario sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all', paragrafo 1.
2. Se un intermediario propone di fornire servizi d'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all', paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.
3. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
4. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di servizi di intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all', paragrafo 1.
5. L', paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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