Art. 17

In vigore dal 20 mag 2021
1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' al fine di modificare gli elenchi di prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV, come segue: a) l'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I è modificato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali; b) nel caso in cui la modifica dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche nell'allegato II o IV, tali allegati sono modificati di conseguenza. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato II eliminando prodotti e aggiungendo o eliminando destinazioni dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell' e tenendo conto degli obblighi e degli impegni previsti dai pertinenti regimi di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni, quali modifiche degli elenchi di controllo, nonché dei pertinenti sviluppi geopolitici. Qualora motivi imperativi di urgenza richiedano la soppressione di determinate destinazioni dall'ambito di applicazione di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, la procedura di cui all' si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2021/821 — Testo vigente | Portale Normativo