Art. 20

In vigore dal 20 mag 2021
L'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV, che è un sottoinsieme dell'allegato I, è aggiornato in relazione all'articolo 36 TFUE, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2021/821 — Testo vigente | Portale Normativo