Art. 25
In vigore dal 20 mag 2021
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle disposizioni adottate per la sua attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce un meccanismo di coordinamento dell'applicazione per sostenere lo scambio di informazioni e la cooperazione diretta tra le autorità competenti e le autorità di contrasto degli Stati membri («meccanismo di coordinamento dell'applicazione»). Nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione, gli Stati membri e la Commissione si scambiano le informazioni pertinenti, se disponibili, anche sull'applicazione, la natura e l'effetto delle misure, adottate a norma del paragrafo 1, sull'applicazione delle migliori pratiche e sulle esportazioni non autorizzate di prodotti a duplice uso e/o sulle violazioni del presente regolamento e/o della legislazione nazionale pertinente.
Nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione, gli Stati membri e la Commissione si scambiano anche informazioni sulle migliori pratiche delle autorità nazionali di applicazione concernenti gli audit basati sul rischio, l'individuazione e il perseguimento di esportazioni non autorizzate di prodotti a duplice uso e/o altre possibili violazioni del presente regolamento e/o della legislazione nazionale pertinente.
Lo scambio di informazioni nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione è riservato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:821:oj#art-25