Art. 4
In vigore dal 20 mag 2021
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
a)
ad un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
b)
a scopi militari se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti; ai fini della presente lettera, per «scopi militari» si intende:
i)
l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
ii)
l'uso di apparecchiature di produzione, prova o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; o
iii)
l'uso di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
c)
ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, figuranti nell'elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.
2. Se un esportatore è a conoscenza che i prodotti a duplice uso che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Uno Stato membro che, a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e ai relativi utilizzatori finali, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni interessate.
5. Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e ne informano le proprie autorità doganali e altre autorità nazionali pertinenti.
6. Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l', paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
7. Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all', paragrafo 6.
8. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell' del regolamento (UE) 2015/479.
Storico versioni
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