Art. 4
Comunicazione delle informazioni in Eurosur
In vigore dal 9 apr 2021
Comunicazione delle informazioni in Eurosur
1. La comunicazione delle informazioni avviene tra due o più soggetti, unità, organismi o agenzie per contribuire a istituire i vari quadri situazionali, per fornire un apporto alle analisi dei rischi o per sostenere le capacità di reazione.
2. Le comunicazioni constano di:
a)
dati contenenti le informazioni di base;
b)
metadati contenenti informazioni supplementari che contribuiscono alla comprensione degli insiemi di dati in un contesto più ampio e che ne supportano il trattamento in Eurosur.
3. Le comunicazioni possono assumere la forma di:
a)
indicatori, di cui all’;
b)
segnalazioni di singoli eventi, di cui all’;
c)
relazioni sui mezzi propri, di cui all’;
d)
relazioni sui piani operativi, di cui all’;
e)
relazioni sulle informazioni ambientali, di cui all’;
f)
relazioni di analisi dei rischi, di cui all’;
g)
richieste di informazioni, di cui all’;
h)
elenchi di osservazione, di cui all’.
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