Art. 12

Relazioni sulle informazioni ambientali

In vigore dal 9 apr 2021
Relazioni sulle informazioni ambientali 1.   Le autorità, servizi, agenzie e programmi rilevanti a livello nazionale e dell’UE possono riportare informazioni ambientali al livello «operazioni» dei pertinenti quadri situazionali. 2.   Le relazioni sulle informazioni ambientali in Eurosur possono contenere: a) immagini in tempo reale fornite da videocamere, sistemi radar e altri dispositivi di individuazione; b) osservazioni e previsioni meteorologiche; c) informazioni oceanografiche e modelli di derivazione; d) prodotti geospaziali; e) altre immagini operative, che possono aiutare a capire la situazione alle frontiere esterne o a monitorare una specifica operazione di frontiera.
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Relazioni sulle informazioni ambientali (Art. 12 Regolamento (UE) 2021/581) — Testo vigente | Portale Normativo