Art. 14
Richiesta di informazioni
In vigore dal 9 apr 2021
Richiesta di informazioni
1. Ove sia necessario ottenere ulteriori comunicazioni su uno specifico evento oppure aggiornare il quadro situazionale, i centri nazionali di coordinamento, l’Agenzia o i soggetti di gestione dei quadri situazionali specifici possono inviare una richiesta di informazioni ad una o più delle fonti di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896.
2. A una richiesta di informazioni inviata ai sensi del paragrafo 1 può essere attribuito un livello di classificazione o possono essere applicate altre specifiche restrizioni in materia di politica dei dati.
3. Le relazioni di analisi dei rischi in risposta a una richiesta di informazioni sono collegate alla richiesta di informazioni originale.
4. Il principio del consenso dell’originatore si applica sia alle richieste di informazioni che alle comunicazioni trasmesse in loro risposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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