Art. 15
Elenchi di osservazione
In vigore dal 9 apr 2021
Elenchi di osservazione
1. L’Agenzia istituisce e aggiorna elenchi di osservazione allo scopo di rafforzare le capacità di individuazione e di analisi dei rischi della guardia di frontiera e costiera europea e attivare adeguate capacità di reazione.
2. Gli elenchi di osservazione contengono:
a)
soggetti, mezzi, risorse, comportamenti o profili che, sulla base di un’analisi dei rischi, sono sospettati di essere collegati alla migrazione irregolare e ai reati di criminalità transfrontaliera, o che possono mettere in pericolo la vita dei migranti;
b)
una reazione consigliata in caso di individuazione, incluse le restrizioni in materia di politica dei dati applicabili alle comunicazioni di informazioni.
3. Gli elenchi di osservazione possono includere:
a)
imbarcazioni sospette;
b)
aeromobili sospetti;
c)
aeroporti di origine sospetti e altri luoghi noti per essere, o sospettati di essere, luoghi di origine di voli esterni;
d)
porti di origine, attracchi, posti in banchina sospetti e altri luoghi noti per essere, o sospettati di essere, luoghi di origine di traffico marittimo,
e)
operatori sospetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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