Art. 15

Elenchi di osservazione

In vigore dal 9 apr 2021
Elenchi di osservazione 1.   L’Agenzia istituisce e aggiorna elenchi di osservazione allo scopo di rafforzare le capacità di individuazione e di analisi dei rischi della guardia di frontiera e costiera europea e attivare adeguate capacità di reazione. 2.   Gli elenchi di osservazione contengono: a) soggetti, mezzi, risorse, comportamenti o profili che, sulla base di un’analisi dei rischi, sono sospettati di essere collegati alla migrazione irregolare e ai reati di criminalità transfrontaliera, o che possono mettere in pericolo la vita dei migranti; b) una reazione consigliata in caso di individuazione, incluse le restrizioni in materia di politica dei dati applicabili alle comunicazioni di informazioni. 3.   Gli elenchi di osservazione possono includere: a) imbarcazioni sospette; b) aeromobili sospetti; c) aeroporti di origine sospetti e altri luoghi noti per essere, o sospettati di essere, luoghi di origine di voli esterni; d) porti di origine, attracchi, posti in banchina sospetti e altri luoghi noti per essere, o sospettati di essere, luoghi di origine di traffico marittimo, e) operatori sospetti.
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