Art. 17

Attribuzione di livelli di impatto

In vigore dal 9 apr 2021
Attribuzione di livelli di impatto 1.   L’originatore della comunicazione di un evento o di una relazione di analisi dei rischi valuta il livello di impatto delle informazioni riportate nell’ambito dei metadati di cui consta la comunicazione. 2.   Il livello di impatto rispecchia l’impatto generale delle informazioni riportate: a) sull’individuazione, la prevenzione e la lotta contro la migrazione irregolare; b) sull’individuazione, la prevenzione e la lotta contro i reati di criminalità transfrontaliera; c) sulla protezione e la salvezza della vita dei migranti. 3.   Gli originatori di cui al paragrafo 1 attribuiscono un livello di impatto a ciascuna comunicazione di un evento e a ciascuna relazione di analisi dei rischi. 4.   Qualora una comunicazione riguardi un evento già riportato nel quadro situazionale, l’originatore collega la comunicazione a tale evento. 5.   I titolari attribuiscono un livello di impatto agli eventi, o lo modificano, in base alle comunicazioni ricevute e alle proprie analisi dei rischi.
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