Art. 18
Comunicazione di informazioni relative ai movimenti secondari non autorizzati
In vigore dal 9 apr 2021
Comunicazione di informazioni relative ai movimenti secondari non autorizzati
Qualora tali informazioni siano disponibili, gli Stati membri:
a)
presentano l’analisi relativa ai movimenti secondari non autorizzati sul loro territorio in uno specifico sottolivello del quadro situazionale nazionale. Tale sottolivello è condiviso con l’Agenzia;
b)
comunicano singoli eventi relativi a movimenti secondari non autorizzati come stabilito all’, conformemente alle loro procedure nazionali;
c)
trasmettono indicatori specifici relativi ai movimenti secondari non autorizzati.
Storico versioni
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