Art. 18

Comunicazione di informazioni relative ai movimenti secondari non autorizzati

In vigore dal 9 apr 2021
Comunicazione di informazioni relative ai movimenti secondari non autorizzati Qualora tali informazioni siano disponibili, gli Stati membri: a) presentano l’analisi relativa ai movimenti secondari non autorizzati sul loro territorio in uno specifico sottolivello del quadro situazionale nazionale. Tale sottolivello è condiviso con l’Agenzia; b) comunicano singoli eventi relativi a movimenti secondari non autorizzati come stabilito all’, conformemente alle loro procedure nazionali; c) trasmettono indicatori specifici relativi ai movimenti secondari non autorizzati.
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