Art. 9
Segnalazioni di singoli eventi
In vigore dal 9 apr 2021
Segnalazioni di singoli eventi
1. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso e come previsto nei piani operativi, i centri internazionali di coordinamento comunicano all’Agenzia singoli eventi.
2. I singoli eventi sono segnalati in Eurosur quando:
a)
per il singolo evento è necessaria una reazione tempestiva;
b)
lo specifico evento ha un impatto sulle frontiere esterne che è alto o molto alto, oppure
c)
l’evento è elencato nell’allegato 2.
3. Se non diversamente specificato nell’allegato 2, l’originatore invia la prima segnalazione dell’evento entro 24 ore da quando l’autorità competente rilevante è venuta a conoscenza del verificarsi o del possibile verificarsi di un evento.
4. L’originatore della segnalazione invia se del caso ulteriori informazioni ai fini del completamento o dell’aggiornamento di una segnalazione di un singolo evento. Tali informazioni sono collegate alla segnalazione iniziale del singolo evento e all’evento riportato nel quadro situazionale.
5. Le segnalazioni preparate ai sensi del presente articolo contengono una descrizione della risposta delle autorità agli eventi riportati, compresa ogni eventuale azione intrapresa o programmata.
6. Ferma restando la prima risposta operativa, il titolare della segnalazione e il suo originatore possono richiedere ulteriori informazioni e analisi dei rischi come stabilito all’ ai fini di:
a)
completare le informazioni corrispondenti all’evento;
b)
aumentare il livello di affidabilità di cui all’;
c)
aggiornare il livello di impatto attribuito;
d)
aggiornare la situazione relativa all’evento.
7. Sulla base delle segnalazioni ricevute, il titolare del quadro situazionale può chiudere l’evento qualora si ritenga che:
a)
l’evento sospetto non abbia avuto luogo;
b)
l’impatto stimato dell’evento non giustifichi la comunicazione delle informazioni;
c)
la situazione descritta nell’evento è cessata.
In caso di chiusura di un evento, l’evento e le varie segnalazioni ad esso collegate sono conservati e rimangono accessibili nel quadro situazionale ai fini di analisi dei rischi.
8. Qualora l’Agenzia ottenga sufficienti informazioni su un singolo evento tramite i propri mezzi di sorveglianza o tramite la sua cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e con le organizzazioni internazionali, oppure tramite la sua cooperazione con i paesi terzi, essa riporta tali informazioni nel quadro situazionale europeo e informa di ciò i centri nazionali di coordinamento. In tal caso l’obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 1 non si applica.
9. L’Agenzia include o aggiorna tali eventi, se del caso, nel quadro situazionale europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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