Art. 8
Indicatori di eventi alle frontiere esterne
In vigore dal 9 apr 2021
Indicatori di eventi alle frontiere esterne
1. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso e come previsto nei piani operativi, i centri internazionali di coordinamento comunicano all’Agenzia gli indicatori relativi agli eventi alle frontiere esterne di cui all’allegato 1, nei tempi specificati in tale allegato.
2. I dati corrispondenti agli indicatori possono essere ottenuti da informazioni e statistiche a disposizione delle autorità nazionali, anche tramite ricerche nelle pertinenti banche dati dell’Unione e nei sistemi d’informazione su larga scala conformemente al quadro giuridico applicabile a tali banche dati e sistemi.
3. Gli indicatori relativi alla circolazione transfrontaliera illecita di merci e al traffico illecito associato sono ottenuti in cooperazione con le autorità nazionali competenti tenendo in debita considerazione altri obblighi o restrizioni in materia di comunicazione di informazioni e il ruolo della Commissione.
4. Oltre ad assolvere l’obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 1, il suo originatore può inviare una specifica segnalazione:
a)
per allertare in merito a un cambiamento anomalo dei valori osservati;
b)
per informare su uno specifico modus operandi o schema individuato;
c)
nel caso delle situazioni di cui alla lettera b), la segnalazione può essere collegata a una specifica analisi dei rischi.
5. Qualora l’Agenzia ottenga uno qualunque degli indicatori di cui al paragrafo 1 tramite i propri mezzi di sorveglianza o tramite la sua cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e con le organizzazioni internazionali, oppure tramite la sua cooperazione con i paesi terzi, essa riporta gli indicatori nel quadro situazionale europeo e informa di ciò i centri nazionali di coordinamento. In tal caso e per tali indicatori, l’obbligo di comunicazione di cui all’, paragrafo 1, non si applica.
Storico versioni
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