Art. 7

Comunicazione di eventi in Eurosur

In vigore dal 9 apr 2021
Comunicazione di eventi in Eurosur 1.   Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, ivi incluse le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, segnalino al livello «eventi» dei pertinenti quadri situazionali tutti gli eventi rilevati nello svolgimento delle attività di controllo di frontiera e nell’elaborazione della conoscenza situazionale e di analisi dei rischi. nonché, se disponibili, gli eventi relativi ai movimenti secondari non autorizzati. 2.   Nello svolgere i compiti di controllo di frontiera l’Agenzia e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento, sono soggetti all’obbligo di cui al paragrafo 1. 3.   Gli eventi in Eurosur sono comunicati nella forma di indicatori o come segnalazioni di singoli eventi, o entrambi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:581:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo