Art. 10

Relazioni sui mezzi propri

In vigore dal 9 apr 2021
Relazioni sui mezzi propri 1.   Ogni centro nazionale di coordinamento e, se del caso, il centro internazionale di coordinamento rilevante e l’Agenzia provvedono affinché le loro unità che partecipano alle operazioni di controllo di frontiera riferiscano in merito ai mezzi propri nel quadro situazionale europeo. 2.   Le relazioni sui mezzi propri in Eurosur comprendono: a) lo stato operativo dei centri nazionali di coordinamento, inclusa la loro capacità di svolgere i compiti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 e, se del caso, lo stato operativo dei centri internazionali di coordinamento. Qualsiasi cambiamento significativo dello stato operativo del centro nazionale di coordinamento è comunicato all’Agenzia in tempo reale; b) la posizione e lo stato operativo dei centri di comando e di controllo usati per le operazioni di controllo di frontiera; c) i settori di competenza per la sorveglianza di frontiera e per le verifiche ai valichi di frontiera; d) il tipo e la distribuzione delle unità di controllo di frontiera e il loro stato.
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