Art. 21
Comunicazioni di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere aeree
In vigore dal 9 apr 2021
Comunicazioni di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere aeree
1. Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le agenzie e gli organismi nazionali coinvolti nella sorveglianza delle frontiere aeree segnalino i voli esterni:
a)
sospettati di trasportare persone che eludono o hanno l’intenzione di eludere le verifiche ai valichi di frontiera, se l’episodio è collegato alla migrazione irregolare;
b)
sospettati di essere utilizzati per attività di traffico per via aerea o per altri reati di criminalità transfrontaliera;
c)
in cui la vita dei migranti potrebbe essere a rischio;
d)
figuranti negli elenchi di osservazione o che sono oggetto di richieste di informazioni. Le segnalazioni di cui alla lettera d) tengono conto delle restrizioni in materia di politica dei dati di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, lettera b).
2. Le agenzie e gli organismi nazionali coinvolti nella sorveglianza delle frontiere aeree trasmettono tali informazioni al proprio centro nazionale di coordinamento oppure, nel caso di un’operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere, al corrispondente centro internazionale di coordinamento conformemente al piano operativo.
3. Il centro nazionale di coordinamento o il centro internazionale di coordinamento aggiornano i rispettivi quadri situazionali e riportano tali informazioni all’Agenzia ai fini dell’aggiornamento del quadro situazionale europeo.
Storico versioni
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