Art. 22
Comunicazioni relative alla qualità dei dati in Eurosur
In vigore dal 9 apr 2021
Comunicazioni relative alla qualità dei dati in Eurosur
Per monitorare la qualità dei dati in Eurosur, l’Agenzia stabilisce e aggiorna i seguenti indicatori:
a)
il numero e la frequenza delle comunicazioni ricevute per sezione di frontiera e per valico di frontiera;
b)
la tempestività delle comunicazioni;
c)
la completezza e coerenza delle comunicazioni.
Storico versioni
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