Art. 20

Eventi relativi alla ricerca e soccorso in mare

In vigore dal 9 apr 2021
Eventi relativi alla ricerca e soccorso in mare 1.   Nello svolgimento della sorveglianza delle frontiere marittime, le autorità degli Stati membri che prestano aiuto a qualsiasi imbarcazione o persona in pericolo in mare, conformemente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, prendono in considerazione e trasmettono tutte le informazioni e osservazioni pertinenti relative a un potenziale episodio di ricerca e soccorso al rispettivo centro di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, e informano il loro centro nazionale di coordinamento ai fini dell’aggiornamento di tale evento nei pertinenti quadri situazionali. 2.   Se le autorità degli Stati membri stabiliscono chiaramente che l’episodio di ricerca e soccorso non è collegato alla protezione e alla salvezza della vita dei migranti o alla criminalità transfrontaliera, possono decidere di non informare il centro nazionale di coordinamento. 3.   Nello svolgimento di operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), l’Agenzia è soggetta allo stesso obbligo di cui al paragrafo 1. 4.   Durante un’operazione di ricerca e soccorso, il centro nazionale di coordinamento competente aggiorna il quadro situazionale nazionale e riporta le informazioni in questione all’Agenzia ai fini dell’aggiornamento del quadro situazionale europeo. 5.   I quadri situazionali sono regolarmente aggiornati: a) per sostenere la pianificazione e lo svolgimento della fase operativa successiva una volta conclusa l’operazione di ricerca e soccorso; b) per valutare i livelli di impatto attribuiti al corrispondente episodio e alla sezione di frontiera marittima complessiva; c) per aggiornare gli indicatori rilevanti di cui all’. 6.   Il centro nazionale di coordinamento competente riferisce all’Agenzia in merito alla conclusione di un’operazione di ricerca e soccorso entro 24 ore dalla conclusione dell’operazione.
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Eventi relativi alla ricerca e soccorso in mare (Art. 20 Regolamento (UE) 2021/581) — Testo vigente | Portale Normativo