Art. 19
Comunicazione di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere marittime
In vigore dal 9 apr 2021
Comunicazione di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere marittime
1. Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le unità che partecipano alla sorveglianza delle frontiere marittime segnalino le imbarcazioni:
a)
sospettate di trasportare persone che eludono o hanno l’intenzione di eludere le verifiche ai valichi di frontiera, qualora tale elusione sia collegata alla migrazione irregolare;
b)
sospettate di essere utilizzate per attività di traffico via mare o per altre attività connesse alla criminalità transfrontaliera;
c)
nei casi in cui la vita dei migranti potrebbe essere a rischio;
d)
figuranti negli elenchi di osservazione o che sono oggetto di richieste di informazioni. Le segnalazioni di cui alla lettera d) tengono conto delle restrizioni in materia di politica dei dati di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, lettera b).
2. L’unità partecipante trasmette le informazioni al proprio centro nazionale di coordinamento e, nel caso di un’operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere, al corrispondente centro internazionale di coordinamento conformemente al piano delle operazioni.
3. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento aggiornano i rispettivi quadri situazionali e riportano tali informazioni all’Agenzia ai fini dell’aggiornamento del quadro situazionale europeo.
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