Art. 21 · Comunicazioni di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere aeree

Art. 21

Comunicazioni di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere aeree

In vigore dal 9 apr 2021
Comunicazioni di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere aeree 1.   Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le agenzie e gli organismi nazionali coinvolti nella sorveglianza delle frontiere aeree segnalino i voli esterni: a) sospettati di trasportare persone che eludono o hanno l’intenzione di eludere le verifiche ai valichi di frontiera, se l’episodio è collegato alla migrazione irregolare; b) sospettati di essere utilizzati per attività di traffico per via aerea o per altri reati di criminalità transfrontaliera; c) in cui la vita dei migranti potrebbe essere a rischio; d) figuranti negli elenchi di osservazione o che sono oggetto di richieste di informazioni. Le segnalazioni di cui alla lettera d) tengono conto delle restrizioni in materia di politica dei dati di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, lettera b). 2.   Le agenzie e gli organismi nazionali coinvolti nella sorveglianza delle frontiere aeree trasmettono tali informazioni al proprio centro nazionale di coordinamento oppure, nel caso di un’operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere, al corrispondente centro internazionale di coordinamento conformemente al piano operativo. 3.   Il centro nazionale di coordinamento o il centro internazionale di coordinamento aggiornano i rispettivi quadri situazionali e riportano tali informazioni all’Agenzia ai fini dell’aggiornamento del quadro situazionale europeo.
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