Art. 11
Relazioni sui piani operativi
In vigore dal 9 apr 2021
Relazioni sui piani operativi
1. Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le unità che partecipano alle operazioni di controllo di frontiera riferiscano in merito ai loro piani operativi nel quadro situazionale nazionale.
2. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento riportano i piani operativi nel quadro situazionale europeo laddove i livelli di impatto alle sezioni di frontiera siano alti o critici o in caso di operazioni congiunte alle frontiere/interventi rapidi alle frontiere.
3. Le relazioni sui piani operativi contengono:
a)
una descrizione della situazione;
b)
lo scopo operativo e la durata prevista dell’operazione;
c)
l’area geografica in cui deve svolgersi l’operazione;
d)
una descrizione dei compiti e delle responsabilità e istruzioni specifiche per le squadre e le unità partecipanti, con modus operandi e obiettivi dell’operazione;
e)
la composizione del personale impiegato, compreso il numero di persone impiegate e i loro profili;
f)
i piani di comando e di controllo, incluso lo stato operativo dei centri di comando e di controllo, la funzione esercitata e i corrispondenti sistemi e strumenti di comunicazione;
g)
le attrezzature tecniche da utilizzare, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d’uso, l’equipaggio richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici;
h)
gli orari dei pattugliamenti per la sorveglianza di frontiera, inclusi l’area di pattugliamento e il numero di mezzi impiegati;
i)
procedure dettagliate sulla comunicazione di eventi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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