Art. 16

Livelli di affidabilità

In vigore dal 9 apr 2021
Livelli di affidabilità 1.   L’originatore della comunicazione di un evento o di una relazione di analisi dei rischi valuta il livello di affidabilità delle informazioni riportate nell’ambito dei metadati di cui consta la comunicazione. 2.   Il livello di affidabilità è valutato in base ai seguenti criteri: a) la credibilità delle informazioni riportate; b) l’affidabilità della fonte; c) lo stato di convalida della comunicazione. 3.   Il titolare tiene conto del livello di affidabilità associato alla comunicazione per aggiornare di conseguenza il quadro situazionale.
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Livelli di affidabilità (Art. 16 Regolamento (UE) 2021/581) — Testo vigente | Portale Normativo