Art. 26

Norme per istituire e condividere un quadro situazionale specifico

In vigore dal 9 apr 2021
Norme per istituire e condividere un quadro situazionale specifico 1.   Nell’istituire un quadro situazionale specifico conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1896, gli Stati membri e l’Agenzia garantiscono l’allineamento con: a) i principi di comunicazione delle informazioni di cui al capo I; b) i requisiti relativi alla struttura e alla gestione dei quadri situazionali di cui agli ; c) le disposizioni generali di cui al capo III. 2.   Le norme per istituire e condividere un quadro situazionale specifico comprendono: a) il contenuto e l’ambito del quadro situazionale specifico, inclusi: i) la finalità del quadro situazionale specifico; ii) i livelli e i sottolivelli di informazione; iii) il tipo di informazioni da riportare nel quadro situazionale specifico, comprese le comunicazioni al livello eventi, al livello operativo e al livello di analisi dei rischi; b) la governance del quadro situazionale specifico, inclusi: i) il titolare; ii) gli organi, gli uffici e le agenzie che possono essere originatori delle comunicazioni; iii) le regole di comunicazione delle informazioni; iv) le disposizioni relative alla sicurezza dei dati, compreso l’accesso degli utenti; c) le regole per lo scambio di informazioni con gli altri utenti di Eurosur, compresi: i) i meccanismi per lo scambio di informazioni con i quadri situazionali nazionali ed europei e i meccanismi per garantire il consenso dell’originatore; ii) le norme per la prestazione dei servizi Eurosur per la fusione dei dati di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1896 e le procedure corrispondenti; iii) altri aspetti relativi al funzionamento tecnico di Eurosur, compresa l’interconnessione della componente esterna che supporta l’istituzione di un quadro situazionale specifico con le pertinenti componenti nazionali od europee di Eurosur.
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