Art. 12
Relazioni sulle informazioni ambientali
In vigore dal 9 apr 2021
Relazioni sulle informazioni ambientali
1. Le autorità, servizi, agenzie e programmi rilevanti a livello nazionale e dell’UE possono riportare informazioni ambientali al livello «operazioni» dei pertinenti quadri situazionali.
2. Le relazioni sulle informazioni ambientali in Eurosur possono contenere:
a)
immagini in tempo reale fornite da videocamere, sistemi radar e altri dispositivi di individuazione;
b)
osservazioni e previsioni meteorologiche;
c)
informazioni oceanografiche e modelli di derivazione;
d)
prodotti geospaziali;
e)
altre immagini operative, che possono aiutare a capire la situazione alle frontiere esterne o a monitorare una specifica operazione di frontiera.
Storico versioni
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