Art. 3

Definizioni

In vigore dal 9 apr 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «evento»: una situazione che potrebbe avere un impatto sulle frontiere esterne per quanto riguarda la migrazione, la criminalità transfrontaliera o la protezione e la salvezza della vita dei migranti, compresi gli episodi sopravvenuti alla frontiera, o che potrebbe pregiudicare il funzionamento di Eurosur, compresa qualsiasi delle sue componenti tecniche; 2) «gestione di un quadro situazionale»: l’istituzione e l’aggiornamento del quadro situazionale e il trattamento di tutte informazioni ivi contenute; 3) «titolare»: il soggetto, l’agenzia o l’organismo di gestione del quadro situazionale e delle corrispondenti comunicazioni; 4) «trattamento»: ogni azione, automatizzata o meno, eseguita su dati e metadati e sulle informazioni contenute in una comunicazione, compresi la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la modifica, la consultazione, l’uso, la trasmissione, la pubblicazione, la combinazione, la cancellazione, il declassamento e la distruzione di tali dati e metadati; 5) «indicatore»: una misura o un valore che si riferisce a eventi o a compiti, che descrive la situazione alle frontiere esterne e che contribuisce alla conoscenza situazionale e all’analisi dei rischi o sostiene le capacità di reazione; 6) «indicatore tecnico»: una misura o un valore che si riferisce a eventi o a compiti, che contribuisce alla conoscenza situazionale e all’analisi dei rischi in relazione al funzionamento di Eurosur o che sostiene le corrispondenti capacità di reazione; 7) «centro di coordinamento del soccorso marittimo»: unità responsabile di promuovere l’efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e soccorso e di coordinare la conduzione delle operazioni di ricerca e soccorso nella relativa regione di ricerca e soccorso quale definita nella Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo; 8) «volo esterno»: qualsiasi volo di un aeromobile con o senza equipaggio e dei suoi passeggeri e/o merci diretto o proveniente dal territorio degli Stati membri, che non sia un volo interno quale definito all’, punto 3, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); 9) «centro internazionale di coordinamento»: la struttura di coordinamento istituita per coordinare un’operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere esterne; 10) «elenco di osservazione»: elenco di soggetti, mezzi, risorse, comportamenti o profili sospetti stabilito sulla base di un’analisi dei rischi, al fine di orientare le capacità di individuazione e di analisi dei rischi della guardia di frontiera e costiera europea e attivare adeguate capacità di reazione; 11) «componenti tecniche»: i sistemi e le reti utilizzati ai fini di Eurosur, compresi l’infrastruttura, l’organizzazione, il personale e le risorse d’informazione necessari per supportarlo; 12) «favoreggiamento»: il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/90/CE del Consiglio (13); 13) «respingimento»: un provvedimento di respingimento disposto alle frontiere esterne, conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/399, nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’, paragrafo 1, e che al tempo stesso non rientrino nelle categorie di persone di cui all’, paragrafo 5, di tale regolamento, e ai quali sia stato notificato un modello uniforme di respingimento conformemente all’allegato V del codice frontiere Schengen; 14) «tratta di esseri umani»: uno dei reati di cui all’ della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); 15) «accreditamento di sicurezza»: l’autorizzazione e l’approvazione formale accordata a un sistema o a una rete di Eurosur dall’autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) per il trattamento dei dati di Eurosur nel suo contesto operativo, in seguito alla convalida formale di un piano di sicurezza e alla sua corretta attuazione; 16) «stato operativo»: la capacità di un mezzo, di un’unità, di un sistema o di un centro di svolgere la sua o le sue funzioni operative, definito come «pienamente operativo», «funzioni operative limitate» o «non disponibile»; 17) «sottolivello»: un livello di informazioni al di sotto del livello «eventi», del livello «operazioni» e del livello dell’analisi dei rischi di un quadro situazionale.
Storico versioni

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