Definizione data dalla norma indicata.
un provvedimento di respingimento disposto alle frontiere esterne, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399, nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 6, paragrafo 1, e che al tempo stesso non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5, di tale regolamento, e ai quali sia stato notificato un modello uniforme di respingimento conformemente all’allegato V del codice frontiere Schengen
Fonte: reg-2021-04-09-581 — art. 3 →