Art. 4 · Comunicazione delle informazioni in Eurosur

Art. 4

Comunicazione delle informazioni in Eurosur

In vigore dal 9 apr 2021
Comunicazione delle informazioni in Eurosur 1.   La comunicazione delle informazioni avviene tra due o più soggetti, unità, organismi o agenzie per contribuire a istituire i vari quadri situazionali, per fornire un apporto alle analisi dei rischi o per sostenere le capacità di reazione. 2.   Le comunicazioni constano di: a) dati contenenti le informazioni di base; b) metadati contenenti informazioni supplementari che contribuiscono alla comprensione degli insiemi di dati in un contesto più ampio e che ne supportano il trattamento in Eurosur. 3.   Le comunicazioni possono assumere la forma di: a) indicatori, di cui all’; b) segnalazioni di singoli eventi, di cui all’; c) relazioni sui mezzi propri, di cui all’; d) relazioni sui piani operativi, di cui all’; e) relazioni sulle informazioni ambientali, di cui all’; f) relazioni di analisi dei rischi, di cui all’; g) richieste di informazioni, di cui all’; h) elenchi di osservazione, di cui all’.
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