Art. 25

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088

In vigore dal 18 giu 2020
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088 Il regolamento (UE) 2019/2088 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis Principio di non causare danni significativi 1.   Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente “AEV”) elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’, punto 17), del presente regolamento in linea con il contenuto, le metodologie e la presentazione in relazione agli indicatori in materia di effetti negativi di cui all’, paragrafi 6 e 7, del presente regolamento. 2.   Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 entro il 30 dicembre 2020. 3.   Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»; 2) l’ è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni da comunicare a norma dell’, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, le informazioni richieste a norma dell’ del regolamento (UE) 2020/852. (*1)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;" b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, se necessario per conseguire tale obiettivo, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali enunciati all’ di tale regolamento. Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma: a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»; 3) l’ è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   Nelle informazioni da comunicare a norma dell’, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento i partecipanti ai mercati finanziari includono le informazioni richieste a norma dell’ del regolamento (UE) 2020/852»; b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «5.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4 bis del presente articolo. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui al paragrafo 4 bis del presente articolo nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, ove necessario per conseguire tale obiettivo, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’ di tale regolamento. Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma: a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»; 4) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1 sono aggiunti i punti seguenti: «c) per un prodotto finanziario di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo; d) per un prodotto finanziario di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo.»; b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d). Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e dei loro obiettivi nonché delle loro differenze e, ove necessario, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali enunciati all’ di tale regolamento. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma: a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»; 5) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo: a) l’, paragrafi 6 e 7, l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 4, e l’, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2019; b) l’articolo 2 bis, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 6, e l’, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 12 luglio 2020; c) l’, paragrafo 2 bis, e l’, paragrafo 4 bis, si applicano: i) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, a decorrere dal 1o gennaio 2022; e ii) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852 a decorrere dal 1o gennaio 2023; d) l’, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.»;
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