Art. 26
Riesame
In vigore dal 18 giu 2020
Riesame
1. Entro il 13 luglio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:
a)
i progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;
b)
l’eventuale necessità di rivedere e integrare i criteri fissati all’ per considerare ecosostenibile un’attività economica;
c)
l’uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell’Unione, e a livello di Stati membri, incluse le disposizioni necessarie per istituire meccanismi di verifica della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento;
d)
l’efficacia dell’applicazione dei criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento nell’incanalare gli investimenti privati verso attività economiche ecosostenibili, in particolare per quanto riguarda i flussi di capitali, compreso il capitale proprio, verso imprese private e altri soggetti giuridici, sia attraverso prodotti finanziari rientranti nell’ambito del presente regolamento sia mediante altri prodotti finanziari;
e)
l’accesso dei partecipanti ai mercati finanziari rientranti nell’ambito del presente regolamento e degli investitori a informazioni e dati affidabili, tempestivi e verificabili relativi a imprese private e ad altri soggetti giuridici, comprese le imprese che beneficiano degli investimenti rientranti o meno nell’ambito di applicazione del presente regolamento e, in entrambi i casi, per quanto riguarda sia il capitale proprio che il capitale di debito, tenendo conto dell’onere amministrativo associato, nonché le procedure di verifica dei dati necessari per determinare il grado di allineamento ai criteri di vaglio tecnico e per assicurare la conformità a tali procedure;
f)
l’applicazione degli .
2. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione pubblica una relazione che illustra le disposizioni necessarie per estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento al di là delle attività economiche ecosostenibili e descrive le disposizioni che sarebbero necessarie per includere:
a)
le attività economiche che non hanno un impatto significativo sull’ecosostenibilità e le attività economiche che arrecano un danno significativo all’ecosostenibilità, nonché un riesame dell’adeguatezza di obblighi di informativa specifici relativi alle attività abilitanti e di transizione; e
b)
altri obiettivi di sostenibilità, come gli obiettivi sociali.
3. Entro il 13 luglio 2022 la Commissione valuta l’efficacia delle procedure consultive per l’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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