Art. 27
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 18 giu 2020
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Gli e l’, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano:
a)
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere a) e b), a decorrere dal 1o gennaio 2022; e
b)
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere da c) a f), a decorrere dal 1o gennaio 2023.
3. L’ non si applica ai regimi di incentivi fiscali basati su certificati che esistono da prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che stabiliscono i requisiti applicabili ai prodotti finanziari destinati a finanziare progetti sostenibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:852:oj#art-27