Art. 27

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 18 giu 2020
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Gli e l’, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano: a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere a) e b), a decorrere dal 1o gennaio 2022; e b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’, lettere da c) a f), a decorrere dal 1o gennaio 2023. 3.   L’ non si applica ai regimi di incentivi fiscali basati su certificati che esistono da prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che stabiliscono i requisiti applicabili ai prodotti finanziari destinati a finanziare progetti sostenibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:852:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrata in vigore e applicazione (Art. 27 Regolamento (UE) 2020/852) — Testo vigente | Portale Normativo