Art. 24
Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile
In vigore dal 18 giu 2020
Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile
1. Un gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (il «gruppo di esperti degli Stati membri») fornisce consulenza alla Commissione sull’adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull’approccio adottato dalla piattaforma per quanto riguarda l’elaborazione dei criteri in conformità dell’.
2. La Commissione informa gli Stati membri mediante riunioni del gruppo di esperti degli Stati membri al fine di facilitare un tempestivo scambio di opinioni tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare per quanto riguarda i principali risultati prodotti dalla piattaforma, ad esempio nuovi criteri di vaglio tecnico, aggiornamenti sostanziali dei criteri o progetti di relazione.
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