Art. 68
Misure preliminari di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C da parte dell’autorità competente in Stati membri o zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia
In vigore dal 17 dic 2019
Misure preliminari di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C da parte dell’autorità competente in Stati membri o zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia
In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C in conformità dell’, paragrafo 1, 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, negli Stati membri o nelle zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 o dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente applica le misure previste:
a)
agli del regolamento delegato (UE) 2020/689 per le infezioni da Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, Mycobacterium tuberculosis complex, leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, virus della malattia di Aujeszky e diarrea virale bovina;
b)
all’ del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’infezione da virus della rabbia; e
c)
all’ del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24).
Storico versioni
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