Art. 69
Misure di controllo delle malattie da applicare in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C
In vigore dal 17 dic 2019
Misure di controllo delle malattie da applicare in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C
In caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, negli Stati membri o nelle zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 o dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente applica le misure previste:
a)
agli articoli da 24 a 31 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per le infezioni da Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, Mycobacterium tuberculosis complex, leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, virus della malattia di Aujeszky e diarrea virale bovina;
b)
all’ del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’infezione da virus della rabbia; e
c)
all’ del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24).
Storico versioni
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