Art. 70
Obblighi per gli operatori in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in stabilimenti
In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi per gli operatori in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in stabilimenti
In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura delle specie elencate, fino all’esclusione della presenza della malattia di categoria A da parte dell’autorità competente, gli operatori, al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dagli stabilimenti di acquacoltura colpiti sotto la loro responsabilità ad altri animali acquatici non infetti, adottano le seguenti misure di controllo delle malattie:
a)
isolano, ove tecnicamente possibile, tutti gli animali di acquacoltura presenti nello stabilimento sospettato di essere infetto dalla malattia di categoria A;
b)
impediscono i movimenti di animali di acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento;
c)
conservano una documentazione relativa a tutte le visite e a tutti i movimenti da e verso lo stabilimento;
d)
mantengono i prodotti, le attrezzature, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da malattie di categoria A e che potrebbero trasmetterle isolati e, per quanto possibile, protetti da vettori e altri animali acquatici;
e)
attuano le opportune misure di biosicurezza per evitare la diffusione della malattia di categoria A;
f)
forniscono all’autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti riguardanti la malattia di categoria A; e
g)
seguono le istruzioni impartite dall’autorità competente per quanto riguarda il controllo della malattia di categoria A, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al presente regolamento.
Storico versioni
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