Art. 72
Misure di restrizione e biosicurezza preliminari da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura
In vigore dal 17 dic 2019
Misure di restrizione e biosicurezza preliminari da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura
1. In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente sottopone lo stabilimento a sorveglianza ufficiale e impone immediatamente le seguenti misure di restrizione e biosicurezza preliminari, al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali di acquacoltura e dallo stabilimento colpiti ad animali acquatici non infetti:
a)
vieta i movimenti di animali di acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento;
b)
vieta i movimenti non essenziali di mezzi di trasporto e di attrezzature dallo stabilimento;
c)
vieta la macellazione di animali di acquacoltura per il consumo umano;
d)
ove tecnicamente fattibile e considerato necessario, dispone l’isolamento di tutti gli animali di acquacoltura; e
e)
se possibile, attua mezzi e misure adeguati per controllare gli uccelli e altri predatori.
2. L’autorità competente può disporre l’abbattimento preventivo delle specie elencate presso lo stabilimento colpito in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A, a condizione che siano applicate tutte le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi necessarie per prevenire la diffusione della malattia di categoria A dallo stabilimento.
3. In deroga all’, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente autorizza i movimenti di animali di acquacoltura al solo fine dell’abbattimento immediato in un stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie o in un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a detto regolamento. L’autorizzazione può essere concessa solo se sono applicate le misure di biosicurezza e le altre misure di riduzione dei rischi necessarie per prevenire la diffusione della malattia di categoria A.
4. Tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura morti o abbattuti a norma del presente articolo, compresi gusci e conchiglie con carni di molluschi, in deroga all’, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono trasformati o smaltiti come materiale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a detto regolamento per garantire che il pertinente agente patogeno sia inattivato e per prevenire la trasmissione della malattia ad altri animali acquatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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