Art. 10
Misure da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto
In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto
1. In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A conformemente all’, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente applica:
a)
le disposizioni pertinenti di cui agli articoli da 5 a 9; e
b)
se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A ad animali non infetti o agli esseri umani.
2. L’autorità competente applica inoltre le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 negli stabilimenti di origine degli animali o dei prodotti presenti negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1 che si sospetta siano infetti.
Storico versioni
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