Art. 10

Misure da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto 1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A conformemente all’, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente applica: a) le disposizioni pertinenti di cui agli articoli da 5 a 9; e b) se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A ad animali non infetti o agli esseri umani. 2.   L’autorità competente applica inoltre le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 negli stabilimenti di origine degli animali o dei prodotti presenti negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1 che si sospetta siano infetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo