Art. 12

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento 1.   In seguito alla conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento conformemente all’, l’autorità competente dispone che, oltre alle misure di cui all’, siano immediatamente applicate, sotto la supervisione di veterinari ufficiali, le seguenti misure di controllo delle malattie: a) tutti gli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento colpito sono abbattuti quanto prima in loco, all’interno dello stabilimento, in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A durante e dopo l’abbattimento; b) vengono adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate e necessarie per evitare ogni possibile diffusione della malattia di categoria A ad animali detenuti o selvatici non infetti o agli esseri umani; c) i corpi o le parti di animali detenuti delle specie elencate che sono morti o che sono stati abbattuti a norma della lettera a) del presente paragrafo sono smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009; d) tutti i prodotti, i materiali o le sostanze potenzialmente contaminati presenti nello stabilimento sono isolati finché: i) non vengono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009, nel caso di sottoprodotti di origine animale (compresi quelli derivanti dall’abbattimento, i prodotti di origine animale e il materiale germinale); ii) le misure di pulizia e disinfezione non sono completate conformemente all’, nel caso di altri materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione; iii) lo smaltimento non è completato sotto la supervisione di veterinari ufficiali, nel caso di mangimi e di materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione. 2.   L’autorità competente dispone e supervisiona: a) che il trasporto dallo stabilimento colpito dei sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 1, lettera d), punto i), sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009; b) il trasporto dallo stabilimento colpito dei materiali o delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto iii), sia conforme alle sue istruzioni in materia di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione di agenti patogeni della malattia di categoria A. 3.   L’autorità competente preleva campioni per esami di laboratorio da animali detenuti delle specie elencate, prima o dopo l’abbattimento o la morte, ai fini dell’indagine epidemiologica di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429. 4.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), dopo avere eseguito una valutazione del rischio e tenendo conto della possibilità di applicare altre misure di riduzione dei rischi l’autorità competente può decidere: a) di disporre l’abbattimento degli animali detenuti delle specie elencate nel luogo adatto più vicino in modo da evitare ogni rischio di diffusione della malattia di categoria A durante l’abbattimento o il trasporto; o b) rinviare l’abbattimento degli animali detenuti delle specie elencate, a condizione che tali animali siano sottoposti alla vaccinazione di emergenza di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429.
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