Art. 14

Ulteriori misure di controllo delle malattie in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento

In vigore dal 17 dic 2019
Ulteriori misure di controllo delle malattie in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento 1.   L’autorità competente può stabilire, oltre alle misure di cui all’, procedure di campionamento per gli animali detenuti di specie non elencate e per gli animali selvatici di specie elencate, sulla base delle informazioni ottenute dall’indagine epidemiologica di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429. 2.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio riguardante l’ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A e tenendo conto della possibilità di applicare altre misure di riduzione dei rischi, l’autorità competente può disporre l’abbattimento di animali detenuti di specie non elencate e animali selvatici in modo da evitare ogni rischio di diffusione della malattia di categoria A durante l’abbattimento e il trasporto, e fino allo smaltimento dei corpi interi o delle parti degli animali morti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ulteriori misure di controllo delle malattie in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento (Art. 14 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo