Art. 14
Ulteriori misure di controllo delle malattie in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento
In vigore dal 17 dic 2019
Ulteriori misure di controllo delle malattie in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento
1. L’autorità competente può stabilire, oltre alle misure di cui all’, procedure di campionamento per gli animali detenuti di specie non elencate e per gli animali selvatici di specie elencate, sulla base delle informazioni ottenute dall’indagine epidemiologica di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429.
2. Dopo avere eseguito una valutazione del rischio riguardante l’ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A e tenendo conto della possibilità di applicare altre misure di riduzione dei rischi, l’autorità competente può disporre l’abbattimento di animali detenuti di specie non elencate e animali selvatici in modo da evitare ogni rischio di diffusione della malattia di categoria A durante l’abbattimento e il trasporto, e fino allo smaltimento dei corpi interi o delle parti degli animali morti.
Storico versioni
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