Art. 13

Deroghe specifiche all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

In vigore dal 17 dic 2019
Deroghe specifiche all’, paragrafo 1, lettera a) 1.   In caso di focolaio di una malattia di categoria A in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate in due o più unità epidemiologiche, l’autorità competente può concedere una deroga all’, paragrafo 1, lettera a), alle unità epidemiologiche in cui la malattia non è stata confermata, dopo avere eseguito una valutazione del rischio e, se necessario, dopo aver ottenuto esiti favorevoli di esami di laboratorio, a condizione che: a) l’indagine epidemiologica di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429 non abbia rivelato alcuna connessione epidemiologica tra le unità epidemiologiche in cui la presenza della malattia di categoria A è stata confermata e quelle in cui la malattia non è stata confermata tale da far sospettare la diffusione della malattia di categoria A tra di esse; e b) l’autorità competente abbia confermato che, almeno durante il periodo di monitoraggio, stabilito all’allegato II per la pertinente malattia, prima della conferma della presenza della malattia di categoria A le unità epidemiologiche in cui la malattia non è stata confermata sono state tenute completamente separate e vi abbia operato personale diverso. 2.   L’autorità competente può concedere una deroga all’, paragrafo 1, lettera a), alle seguenti categorie di animali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3: a) animali detenuti in uno stabilimento confinato; b) animali detenuti a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie protette o a rischio di estinzione; c) animali ufficialmente registrati preventivamente come razze rare; e d) animali di elevato valore genetico, culturale o educativo debitamente motivato. 3.   L’autorità competente si assicura che, al momento della concessione della deroga di cui al paragrafo 2, siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’autorità competente abbia effettuato una valutazione degli effetti della concessione di tale deroga e, in particolare, degli effetti sullo stato sanitario degli animali nello Stato membro interessato e nei paesi limitrofi e l’esito di tale valutazione indichi che lo stato sanitario degli animali non è a rischio; b) si applichino appropriate misure di biosicurezza per prevenire il rischio di trasmissione della malattia di categoria A ad animali detenuti non infetti, ad animali selvatici o agli esseri umani, tenendo conto: i) del profilo della malattia; e ii) della specie di animali colpita; c) gli animali siano sottoposti a un idoneo isolamento e a sorveglianza clinica, compresi esami di laboratorio, fino a quando l’autorità competente non possa garantire che gli animali non comportano rischi di trasmissione della malattia di categoria A. 4.   L’autorità competente può concedere deroghe specifiche all’, paragrafo 1, lettera a), per gli equini detenuti in stabilimenti in cui è stata confermata la presenza di un focolaio delle malattie della categoria A di cui all’allegato III, alle condizioni ivi specificate.
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