Art. 57
Condizioni per autorizzare il ripopolamento dello stabilimento colpito
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni per autorizzare il ripopolamento dello stabilimento colpito
1. L’autorità competente autorizza il ripopolamento dello stabilimento colpito solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori sono stati:
i)
effettuati conformemente alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e
ii)
adeguatamente documentati;
b)
è trascorso il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a partire dalla data in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione finali di cui alla lettera a).
2. L’autorità competente supervisiona che la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito siano effettuati conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. L’autorità competente non consente l’accesso al pascolo di animali detenuti delle specie elencate durante il periodo in cui è considerato contaminato; tale periodo è stabilito dopo avere eseguito una valutazione del rischio.
4. Se, per motivi debitamente giustificati, la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori di cui al paragrafo 1 non sono stati interamente effettuati nello stabilimento colpito, l’autorità competente può autorizzare il ripopolamento in deroga al paragrafo 1, a condizione che:
a)
sia trascorso un periodo di almeno 3 mesi dalla data di esecuzione della pulizia e della disinfezione preliminari di cui all’; e
b)
prima di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente abbia valutato i rischi derivanti da tale autorizzazione e la valutazione indichi che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.
Storico versioni
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