Art. 59

Prescrizioni per il ripopolamento dello stabilimento colpito con animali detenuti delle specie elencate

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per il ripopolamento dello stabilimento colpito con animali detenuti delle specie elencate 1.   L’autorità competente supervisiona che il ripopolamento dello stabilimento colpito con animali detenuti delle specie elencate sia conforme alle disposizioni del presente articolo. 2.   Gli animali detenuti delle specie elencate destinati al ripopolamento: a) non provengono da uno stabilimento soggetto alle restrizioni di cui al capo III; e b) prima dell’introduzione nello stabilimento sono sottoposti a campionamento per esami di laboratorio per escludere la presenza della malattia con esito favorevole. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), sono prelevati campioni da: a) un numero rappresentativo di tutti gli animali da introdurre nello stabilimento, se sono tutti introdotti contemporaneamente e provengono dallo stesso stabilimento di origine; o b) un numero rappresentativo di animali di ciascuna partita, se gli animali saranno tutti introdotti in momenti diversi o da stabilimenti di origine diversi. Nel caso dei pulcini di un giorno, l’autorità competente può decidere di non effettuare il campionamento per esami di laboratorio di cui al paragrafo 2, lettera b). 4.   Gli animali detenuti delle specie elencate destinati al ripopolamento sono introdotti negli stabilimenti come segue: a) in tutte le unità epidemiologiche e in tutti gli edifici dello stabilimento colpito; b) di preferenza contemporaneamente o durante il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a partire dalla data di introduzione del primo animale; o c) nel caso di stabilimenti di allevamento all’aria aperta o quando la disposizione di cui alla lettera a) è impraticabile, utilizzando animali sentinella che sono stati sottoposti a campionamento per esami di laboratorio con esito favorevole per la pertinente malattia di categoria A prima di essere introdotti nello stabilimento. 5.   I veterinari ufficiali effettuano almeno una visita presso lo stabilimento colpito l’ultimo giorno del periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a partire dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento e in ogni caso prima che siano trascorsi 30 giorni da detto giorno, ed eseguono almeno: a) controlli documentari, compresa l’analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità; b) un esame clinico degli animali detenuti delle specie elencate; e c) un prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A. 6.   Chiunque entri o esca dallo stabilimento rispetta appropriate misure di biosicurezza volte a prevenire la diffusione della pertinente malattia di categoria A. 7.   Gli animali detenuti delle specie elencate lasciano lo stabilimento soltanto su autorizzazione dell’autorità competente e solo se gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 5, lettera c), hanno dato esito favorevole. 8.   A decorrere dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento e fino alla conclusione del ripopolamento, conformemente all’, l’operatore: a) tiene aggiornata la documentazione riguardante la salute e i dati di produzione degli animali detenuti delle specie elencate; e b) notifica immediatamente all’autorità competente qualsiasi modifica significativa dei dati di produzione e qualsiasi altra anomalia. 9.   Se durante il periodo di cui al paragrafo 8 vengono notificati all’autorità competente mortalità insolite o segni clinici della pertinente malattia di categoria A, i veterinari ufficiali prelevano senza indugio campioni per esami di laboratorio al fine di escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A. 10.   L’autorità competente può esentare gli stabilimenti confinati da una o più delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 9 dopo aver valutato i rischi derivanti da tale esenzione e se la valutazione indica che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.
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Prescrizioni per il ripopolamento dello stabilimento colpito con animali detenuti delle specie elencate (Art. 59 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo