Art. 60

Ulteriori prescrizioni per il ripopolamento dello stabilimento colpito

In vigore dal 17 dic 2019
Ulteriori prescrizioni per il ripopolamento dello stabilimento colpito 1.   L’autorità competente autorizza il ripopolamento dello stabilimento colpito con animali diversi dagli animali detenuti dalle specie elencate tenendo conto del rischio di diffusione della pertinente malattia di categoria A e del rischio di persistenza dei vettori. 2.   L’autorità competente può applicare alcune o tutte le disposizioni di cui agli se si applica l’abbattimento preventivo di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 4.
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Ulteriori prescrizioni per il ripopolamento dello stabilimento colpito (Art. 60 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo