Art. 7
Misure di restrizione e biosicurezza preliminari in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento
In vigore dal 17 dic 2019
Misure di restrizione e biosicurezza preliminari in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento
1. In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente sottopone lo stabilimento a sorveglianza ufficiale e impone immediatamente le seguenti misure di restrizione e biosicurezza preliminari, al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dallo stabilimento colpiti ad altri animali non infetti o agli esseri umani:
a)
divieto di movimento di animali detenuti delle specie elencate dallo stabilimento o verso di esso;
b)
divieto di movimento di animali detenuti di specie non elencate dallo stabilimento o verso di esso;
c)
divieto di movimento dallo stabilimento di prodotti, materiali o sostanze che potrebbero essere contaminati da malattie di categoria A o che potrebbero trasmetterle;
d)
isolamento degli animali detenuti delle specie elencate e protezione da animali selvatici, animali di specie non elencate e, ove necessario, insetti e roditori;
e)
divieto di abbattimento degli animali delle specie elencate, salvo autorizzazione dell’autorità competente; e
f)
divieto di movimenti non essenziali di prodotti, materiali, sostanze, persone e mezzi di trasporto verso gli stabilimenti.
2. In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti dallo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A dopo avere eseguito una valutazione del rischio e a condizione che:
a)
i movimenti di animali e prodotti siano conformi a tutte le condizioni e a tutte le misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia;
b)
nello stabilimento di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate; e
c)
lo stabilimento di destinazione non sia un macello.
3. Qualora siano concesse le deroghe di cui al paragrafo 2, l’autorità competente può imporre le misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 nello stabilimento di destinazione.
4. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l’autorità competente può disporre l’abbattimento preventivo, conformemente all’, paragrafi 1 e 2, di animali delle specie elencate nello stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A.
5. Tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali morti, i quali sono morti o sono stati abbattuti nello stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A, sono trasformati o smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di garantire che l’agente patogeno di cui si sospetta la presenza sia inattivato e per prevenire la diffusione della malattia ad animali non infetti o agli esseri umani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:687:oj#art-7