Art. 5

Obblighi per gli operatori in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento

In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi per gli operatori in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti, gli operatori adottano le seguenti misure di controllo delle malattie al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dagli stabilimenti colpiti sotto la loro responsabilità ad altri animali non infetti o agli esseri umani fino a quando l’autorità competente non escluda la presenza della malattia di categoria A: a) isolano tutti gli animali sospettati di essere infetti dalla malattia di categoria A; b) tengono il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, e i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da malattie di categoria A e che potrebbero trasmetterle, isolati e protetti da insetti e roditori, animali detenuti di specie non elencate e animali selvatici per quanto tecnicamente e praticamente fattibile; c) attuano le opportune ulteriori misure di biosicurezza per evitare qualsiasi rischio di diffusione della malattia di categoria A; d) cessano tutti i movimenti di animali detenuti delle specie elencate dallo stabilimento o verso di esso; e) impediscono i movimenti non essenziali di animali di specie non elencate, prodotti, materiali, sostanze, persone e mezzi di trasporto dallo stabilimento o verso di esso; f) garantiscono l’aggiornamento della documentazione dello stabilimento relativa alla produzione, alla salute e alla tracciabilità; g) forniscono all’autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti riguardanti la malattia di categoria A; e h) seguono le istruzioni impartite dall’autorità competente per quanto riguarda il controllo della malattia di categoria A, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al presente regolamento.
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