Art. 3

Esami clinici, procedure di campionamento e metodi diagnostici

In vigore dal 17 dic 2019
Esami clinici, procedure di campionamento e metodi diagnostici 1.   Nei casi in cui a norma del presente regolamento siano prescritti esami clinici sugli animali per confermare o escludere la presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente si assicura che: a) il campionamento degli animali per gli esami clinici sia effettuato conformemente: i) all’allegato I, sezione A.1, per gli animali terrestri; e ii) all’allegato XII, punto 1, per gli animali acquatici; b) gli esami clinici comprendano: i) una prima valutazione generale dello stato sanitario degli animali nello stabilimento, comprendente tutti gli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento; e ii) un esame individuale degli animali inclusi nel campione di cui alla lettera a). 2.   Nei casi in cui a norma del presente regolamento siano prescritti esami di laboratorio per confermare o escludere la presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente si assicura che: a) il campionamento degli animali per gli esami di laboratorio sia effettuato conformemente: i) all’allegato I, sezione A.2, per gli animali terrestri; e ii) all’allegato XII, punto 1, lettere b), c), d) ed e), per gli animali acquatici; b) i metodi diagnostici per gli esami di laboratorio soddisfino le prescrizioni di cui: i) all’allegato I, parte B, per gli animali terrestri; e ii) all’allegato XII, punto 2, per gli animali acquatici; c) i campioni siano inviati: i) senza indugio a un laboratorio ufficiale designato in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); ii) conformemente all’allegato I, parte C, per gli animali terrestri e all’allegato XII, punto 1, lettera f), per gli animali acquatici; e iii) seguendo le eventuali ulteriori istruzioni dell’autorità competente e del laboratorio riguardanti le condizioni di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione di agenti patogeni di malattie di categoria A; d) nel caso di animali detenuti: i) sia compilato un inventario di tutti gli animali detenuti nello stabilimento, delle loro specie e delle loro categorie; per il pollame e gli animali di acquacoltura, il numero di animali può essere stimato; e ii) venga registrato un marchio di identificazione di ciascun animale delle specie elencate sottoposto a campionamento o, nel caso di pollame e di animali di acquacoltura, il numero di lotto.
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