Art. 3
Esami clinici, procedure di campionamento e metodi diagnostici
In vigore dal 17 dic 2019
Esami clinici, procedure di campionamento e metodi diagnostici
1. Nei casi in cui a norma del presente regolamento siano prescritti esami clinici sugli animali per confermare o escludere la presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente si assicura che:
a)
il campionamento degli animali per gli esami clinici sia effettuato conformemente:
i)
all’allegato I, sezione A.1, per gli animali terrestri; e
ii)
all’allegato XII, punto 1, per gli animali acquatici;
b)
gli esami clinici comprendano:
i)
una prima valutazione generale dello stato sanitario degli animali nello stabilimento, comprendente tutti gli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento; e
ii)
un esame individuale degli animali inclusi nel campione di cui alla lettera a).
2. Nei casi in cui a norma del presente regolamento siano prescritti esami di laboratorio per confermare o escludere la presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente si assicura che:
a)
il campionamento degli animali per gli esami di laboratorio sia effettuato conformemente:
i)
all’allegato I, sezione A.2, per gli animali terrestri; e
ii)
all’allegato XII, punto 1, lettere b), c), d) ed e), per gli animali acquatici;
b)
i metodi diagnostici per gli esami di laboratorio soddisfino le prescrizioni di cui:
i)
all’allegato I, parte B, per gli animali terrestri; e
ii)
all’allegato XII, punto 2, per gli animali acquatici;
c)
i campioni siano inviati:
i)
senza indugio a un laboratorio ufficiale designato in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);
ii)
conformemente all’allegato I, parte C, per gli animali terrestri e all’allegato XII, punto 1, lettera f), per gli animali acquatici; e
iii)
seguendo le eventuali ulteriori istruzioni dell’autorità competente e del laboratorio riguardanti le condizioni di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione di agenti patogeni di malattie di categoria A;
d)
nel caso di animali detenuti:
i)
sia compilato un inventario di tutti gli animali detenuti nello stabilimento, delle loro specie e delle loro categorie; per il pollame e gli animali di acquacoltura, il numero di animali può essere stimato; e
ii)
venga registrato un marchio di identificazione di ciascun animale delle specie elencate sottoposto a campionamento o, nel caso di pollame e di animali di acquacoltura, il numero di lotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:687:oj#art-3