Art. 37
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e di prodotti verso un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e di prodotti verso un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale
1. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel quale:
a)
gli animali detenuti sono immediatamente abbattuti; e
b)
i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti provenienti da stabilimenti e luoghi situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale, in cui i prodotti sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:687:oj#art-37