Art. 39
Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di protezione
In vigore dal 17 dic 2019
Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di protezione
1. L’autorità competente può revocare le misure di cui alle sezioni 1 e 2 del presente capo soltanto se è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato X e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la pulizia e la disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori sono stati effettuati nello stabilimento colpito conformemente all’; e
b)
in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a esami clinici e, se necessario, a esami di laboratorio conformemente all’.
2. Se la pertinente malattia di categoria A è trasmessa da un vettore elencato, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, l’autorità competente può:
a)
stabilire la durata delle misure nella zona di protezione caso per caso, tenendo conto di qualsiasi fattore che influenzi il rischio di diffusione della malattia; e
b)
prevedere l’introduzione di animali sentinella.
3. Dopo la revoca delle misure di cui al paragrafo 1, le misure di cui alla sezione 3 del presente capo si applicano nella zona di protezione almeno per il periodo supplementare di cui all’allegato X.
Storico versioni
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