Art. 26
Visite dei veterinari ufficiali presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione
In vigore dal 17 dic 2019
Visite dei veterinari ufficiali presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione
1. L’autorità competente si assicura che i veterinari ufficiali effettuino almeno una visita presso tutti gli stabilimenti di cui all’, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati, dopo la conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A.
2. Nell’effettuare le visite di cui al paragrafo 1, i veterinari ufficiali eseguono almeno le seguenti attività:
a)
controlli documentari, compresa l’analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
b)
la verifica dell’attuazione delle misure applicate per impedire l’introduzione o la diffusione della pertinente malattia di categoria A in conformità dell’;
c)
un esame clinico degli animali detenuti delle specie elencate; e
d)
se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A.
3. L’autorità competente può disporre ulteriori visite veterinarie negli stabilimenti situati nella zona di protezione per seguire l’evoluzione della situazione.
4. L’autorità competente conserva la documentazione relativa alle attività e visite di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e ai relativi risultati.
5. In deroga al paragrafo 1, se il raggio della zona di protezione di cui all’allegato V è superiore a 3 km, l’autorità competente può decidere di disporre non la visita di tutti gli stabilimenti di cui all’, ma la visita di un numero rappresentativo di tali stabilimenti conformemente all’allegato I, sezione A.3.
Storico versioni
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