Art. 25

Misure da applicare negli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate nella zona di protezione

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare negli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate nella zona di protezione 1.   L’autorità competente dispone senza indugio l’applicazione delle seguenti misure negli stabilimenti situati nella zona di protezione che detengono animali delle specie elencate diversi dallo stabilimento in cui è stata confermata la presenza della malattia di categoria A: a) detenere gli animali delle specie elencate separati da animali selvatici e animali di specie non elencate; b) attuare una sorveglianza supplementare al fine di individuare ogni ulteriore diffusione della malattia di categoria A agli stabilimenti, compresi l’aumento della morbilità o della mortalità o un calo significativo dei dati di produzione; tali eventuali aumenti o cali sono immediatamente notificati all’autorità competente; c) ove opportuno, impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie all’interno dello stabilimento e intorno ad esso; d) utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti; e) applicare appropriate misure di biosicurezza a tutte le persone in contatto con animali detenuti delle specie elencate o in entrata o in uscita dallo stabilimento nonché ai mezzi di trasporto al fine di evitare ogni rischio di diffusione della pertinente malattia di categoria A; f) conservare una documentazione relativa a tutte le persone che visitano lo stabilimento, mantenerla aggiornata per facilitare la sorveglianza e il controllo delle malattie e metterla a disposizione dell’autorità competente su richiesta; g) smaltire i corpi interi o le parti di animali detenuti delle specie elencate morti o abbattuti a norma dell’, paragrafo 3. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera f), la documentazione relativa ai visitatori non è necessaria negli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali di cui all’, paragrafo 2, se i visitatori non hanno accesso alle aree in cui gli animali sono detenuti.
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